Art. 3.

      1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente dura in carica cinque anni e non può esercitare durante il mandato alcuna attività professionale.
      2. All'atto di accettazione della nomina, il difensore civico nazionale per l'ambiente, se magistrato, viene collocato fuori ruolo.
      3. Al difensore civico nazionale per l'ambiente è attribuito il trattamento economico spettante al procuratore generale presso la Corte di cassazione.